IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 10 della  legge 7 agosto 1990, n. 245  con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Visto l'art. 11 della legge 19  novembre 1990, n. 341 relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  piano  di  sviluppo  dell'Universita'  per  il  triennio
1994/1996 approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 30
dicembre 1995, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996;
  Visto il  decreto rettorale n.  2180 del 7 giugno  1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996  con cui e'  stato emanato,  ai sensi dell'art.  16 della
legge  9 maggio  1989,  n. 168,  lo statuto  di  autonomia di  questa
Universita'  e  in particolare  l'art.  11,  comma 4,  che  contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che  il predetto  statuto non contiene  gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli con  valore legale  giacche' gli  stessi saranno  inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
sopracitato regolamento  didattico di Ateneo, e'  necessario comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina e chirurgia, adunanze del 16 ottobre 1995 e 23 ottobre 1996,
del senato  accademico adunanze del 29  marzo 1996 e 7  aprile 1997 e
del consiglio  di amministrazione  adunanze del 13  maggio 1996  e 14
aprile 1997;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  comitato regionale  di
coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 ed
in particolare  il "punto  4" titolato  "Sperimentazione di  corsi di
nuovo tipo" che autorizza  le proposte modificative degli ordinamenti
degli studi a  suo tempo presentate dalle universita' e  per le quali
non sia  pervenuto l'assenso  ministeriale all'atto  della emanazione
della nota medesima;
  Considerato   che  l'istituzione   del  diploma   universitario  di
informatore medico -scientifico rientra nella fattispecie contemplata
dal punto 4 della sopracitata nota di indirizzo;
  Vista la scheda risorse per l'attivazione del diploma universitario
di informatore  medicoscientifico allegata alla nota  del 1 settembre
1998, prot. 225-bis/98;
  Riconosciuta la  necessita' di  approvare le modifiche  proposte in
deroga al termine triennale di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Gli ordinamenti didattici della  Seconda Universita' degli studi di
Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:
  e'  istituito il  corso  di diploma  universitario di  "Informatore
medicoscientifico" presso la facolta' di medicina e chirurgia.
                   Corso di diploma universitario
                  di informatore medicoscientifico
                               Art. 1.
  Il    corso    di    diploma    universitario    di    "Informatore
medicoscientifico" ha durata triennale.
  Il  corso  si  propone  l'obiettivo di  fornire  agli  studenti  la
preparazione culturale  adeguata a svolgere l'attivita'  di operatori
sanitari  per l'informazione  scientifica  sui  farmaci, sui  presidi
medicochirurgici e sui prodotti  dietetici, e per operare nell'ambito
dei sistemi di farmacosorveglianza.
  Al  compimento del  ciclo di  studi, viene  conferito il  titolo di
diploma di "Informatore medicoscientifico".