IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992; Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994/1996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996; Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita' e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo; Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanze del 16 ottobre 1995 e 23 ottobre 1996, del senato accademico adunanze del 29 marzo 1996 e 7 aprile 1997 e del consiglio di amministrazione adunanze del 13 maggio 1996 e 14 aprile 1997; Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 ed in particolare il "punto 4" titolato "Sperimentazione di corsi di nuovo tipo" che autorizza le proposte modificative degli ordinamenti degli studi a suo tempo presentate dalle universita' e per le quali non sia pervenuto l'assenso ministeriale all'atto della emanazione della nota medesima; Considerato che l'istituzione del diploma universitario di informatore medico -scientifico rientra nella fattispecie contemplata dal punto 4 della sopracitata nota di indirizzo; Vista la scheda risorse per l'attivazione del diploma universitario di informatore medicoscientifico allegata alla nota del 1 settembre 1998, prot. 225-bis/98; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Gli ordinamenti didattici della Seconda Universita' degli studi di Napoli sono ulteriormente modificati come appresso: e' istituito il corso di diploma universitario di "Informatore medicoscientifico" presso la facolta' di medicina e chirurgia. Corso di diploma universitario di informatore medicoscientifico Art. 1. Il corso di diploma universitario di "Informatore medicoscientifico" ha durata triennale. Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione culturale adeguata a svolgere l'attivita' di operatori sanitari per l'informazione scientifica sui farmaci, sui presidi medicochirurgici e sui prodotti dietetici, e per operare nell'ambito dei sistemi di farmacosorveglianza. Al compimento del ciclo di studi, viene conferito il titolo di diploma di "Informatore medicoscientifico".